La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Tra i tanti obblighi che il Dlgs 81/2008 pone a datori di lavoro e dirigenti c’è anche quello relativo alla consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito a diversi aspetti; a norma degli artt. 18, comma 1, let. s) e art. 50, comma 1, let. b), del D.Lgs. 81/2008 il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, designazione degli addetti, organizzazione della formazione, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.